Sono state emanate disposizioni per il controllo, la detenzione ed il commercio degli scoiattoli alloctoni da parte del Ministero dell’Ambiente.
Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 02-02-2013, recita:
sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l’allevamento e la detenzione di esemplari di Scoiattoli alloctoni, cioè di tutti gli esemplari vivi delle specie Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger
Naturalmente questo divieto non si applica ai giardini zoologici, alle imprese circensi, alle strutture dedite alla cura della fauna selvatica ed alle strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca.
Inoltre il Ministero dell’Ambiente concede novanta giorni di tempo ai soggetti che detengono attualmente esemplari di scoiattoli alloctoni per denunciarne il possesso attraverso gli uffici del Cites del Corpo forestale dello Stato. Allo stesso modo dovranno essere denunciati gli esemplari acquistati nel periodo delle disposizioni transitorie e gli eventuali nuovi nati.
I possessori di questi animali sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie atte ad evitare l’introduzione degli esemplari nell’ambiente naturale e la loro conseguente riproduzione.
Le sanzioni previste sono le stesse della legge del 7 febbraio del 1992. In caso di abbandono valgono le sanzioni previste del codice penale agli articoli 727 comma 1 (abbandono di animali) e 733-bis (danneggiamento di habitat)