Il Consiglio di Stato Italiano ha pronunciato una sentenza che di fatto tutela la programmazione universitaria nazionale nel contesto dell’accesso programmato ai corsi di laurea.
L’organo giuridico è stato chiamato ad esprimersi in seguito alla richiesta di uno studente proveniente dalla Romania, regolarmente iscritto al Corso di Laurea di Odontoiatria nel suo paese, di essere trasferito in un’ateneo italiano. Il giovane studente (che frequenta il terzo anno) aveva fatto domanda presso un’università del Bel Paese e dopo aver ricevuto risposta negativa, ha deciso di fare ricorso. I giudici hanno chiarito che l’onere di superare la prova di ammissione per accedere ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria ed Architettura non è valida solo per gli studenti del primo anno, ma deve assumere valore assoluto su qualsiasi ragazzo/a anche degli anni successivi.
Tutti i Corsi di Laurea che in Italia prevedono un test d’ingresso non possono accettare trasferimenti dall’estero che bypassino questa selezione, quindi il ragazzo rumeno se fosse veramente deciso a studiare nel nostro Paese dovrebbe effettuare il test come gli altri canditati e qualora lo superasse, dato che è del terzo anno, probabilmente avrà alcuni esami convalidati e altri da integrare. Il diritto comunitario garantisce il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, ma non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di uno degli Stati membri.
“Se si consentisse l’iscrizione di studenti provenienti da università straniere chiunque non abbia superato l’esame di ammissione potrebbe immatricolarsi presso un’Università straniera e chiedere, l’anno successivo, il trasferimento presso un’università italiana. Gli effetti elusivi sarebbero evidenti, mettendo a rischio la stessa effettività della funzione selettiva e di programmazione”.
Via | anmvioggi