Secondo la sentenza n° 18749, emessa dalla Corte di Cassazione il 29 aprile 2013, l’anziano che tempo fa trovò un Boxer per strada e lo prese con se, pur essendo a conoscenza del fatto che il cane fosse di proprietà non può essere condannato per il reato di appropriazione indebita.
Questa regola dunque è applicabile a tutti i casi simili poichè, il cane, non è considerato bene immobile e, pertanto, se il precedente proprietario una volta ritrovato l’animale e presa coscienza del nuovo domicilio non lo richiede indietro, il cane passa automaticamente a chi l’ha trovato.
E’ ovvio che l’incontro tra l’animale e il nuovo padrone deve essere assolutamente fortuito, l’animale deve essere fuggito o comunque deve essere stato smarrito in qualche modo, e questa clausula è fondamentale affinchè non si possa confondere il ritrovamento casuale con l’appropiazione indebita.
La sentenza si rifà alla legge 925 secondo la quale chi trova un cane per strada o in contesti simili può acquistarlo, nel caso in cui, entro 20 giorni, non siano arrivate richieste di restituzione da parte del precedente proprietario. E’ una sentenza di certo giusta se consideriamo che impedisce a chi compie un gesto di solidarietà verso un animale facendosene carico di essere accusato di un reato grave, inoltre i 20 giorni nei quali è possibile chiedere la restituzione dell’animale si contano dalla data della presa coscienza, da parte del precedente padrone, della nuova residenza del cane, pertanto i tempi tecnici sono assolutamente leggittimi.
Via | litis.it